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La proroga del bonus sponsorizzazioni sportive anche al 2021

di Unindustria Calabria

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis) ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sportive  sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021.

La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.

Il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive è utilizzabile, esclusivamente in compensazione nel Modello F24, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il decreto Sostegni bis interviene sul beneficio in commento, estendendolo anche agli investimenti fatti nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Il bonus in esame spetta:

  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a euro 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%
  • l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a euro 10.000 ed essere rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a euro 150.000 (in precedenza euro 200.000) e fino ad un massimo di euro 15 milioni.

Si ribadisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

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