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Nuove Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti da settembre 2021

di Unindustria Calabria

Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Da settembre 2021, le nuove linee guida rappresentano, la norma giuridica con i relativi criteri tecnici cui il produttore deve attenersi per l’attribuzione dei codici ai rifiuti.

Gli elementi di questo documento di maggior e più immediato impatto per le imprese sono essenzialmente contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.

Questo capitolo riporta l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione – a questo punto da ritenersi tassativa in quanto codificata dagli Enti di controllo – di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti) e quali invece siano speculari.

I codici sono identificati nell’elenco

  • con P in riquadro rosso per un codice pericoloso assoluto
  • con NP in riquadro verde per un codice non pericoloso assoluto
  • con SP in riquadro giallo per un codice pericoloso a specchio
  • con SNP in riquadro giallo per un codice non pericoloso a specchio.

L’elenco così commentato riprende quasi integralmente l’individuazione dei codici assoluti e a specchio elaborata dalla Commissione Europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018. Si segnala tuttavia che alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota (A) e riguardano, ad esempio:

  • rifiuti dove è individuata la presenza di amianto, che sono catalogati come pericolosi assoluti anziché a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
  • rifiuti di imballaggio del capitolo 15, catalogati come assoluti e non come a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
  • rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, ecc.

Il capitolo fornisce poi indicazioni sull’attribuzione dei codici e la classificazione di alcune tipologie di rifiuti.

Tra questi di particolare rilevanza sono:

1) rifiuti di imballaggio, per i quali viene chiarito:

  1. che tutti i codici del sotto-capitolo 15 01 sono attribuibili solo agli imballaggi realmente vuoti, essendo ammessa soltanto la presenza di residui quantitativamente modesti ed inamovibili del contenuto originario. In caso contrario vanno codificati in ragione del contenuto e non del contenitore;
  2. che i codici 15 01 non pericolosi, relativi alle diverse frazioni merceologiche, sono attribuibili solo se si tratta di imballaggi vuoti o con minimi residui di sostanze non pericolose. Qualora invece l’imballaggio contenga un residuo di sostanza pericolosa, va attribuito il codice dell’imballaggio pericoloso, fermo restando, quanto sopra detto che, qualora ancora l’imballaggio contenga prodotto, il rifiuto dovrà essere classificato con il codice pertinente al prodotto stesso;

2) rifiuti da attività di costruzione e demolizione, per i quali viene esplicitato che i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall’attività edilizia, non vanno quindi utilizzati per codificare rifiuti costituiti da materiali provenienti da altri settori manifatturieri.

Per i riferimenti sulle linee guida e per eventuali necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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