Negato il 110% al comproprietario al 50% di un immobile da demolire e ricostruire che ha già utilizzato il Superbonus su due unità immobiliari; ammesso, invece, l’incentivo potenziato a favore dell’altro comproprietario che non ne ha ancora usufruito. Ammesso il Superbonus per i lavori effettuati su un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini con il pagamento della sanzione prevista dal comune di appartenenza. Inclusa l’installazione dei montascale tra gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.
Queste alcune precisazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una risposta ad una apposita interrogazione parlamentare.
Si ricorda che il vincolo delle due unità immobiliari non opera con riferimento alle spese sostenute per gli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.