Importanti novità sono state introdotte in materia di riscossione con la pubblicazione sul sito di Agenzia entrate-Riscossione, delle Faq riguardanti alcuni chiarimenti sul set di misure di favore introdotte dal decreto fiscale (DL n. 146/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 di ieri, 21 ottobre 2021.
Riassumiamo i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Cinque mesi per pagare le cartelle
Più tempo per pagare le cartelle notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Il decreto fiscale, infatti, introduce l’estensione dei termini di pagamento, da 60 a 150 giorni (5 mesi), delle cartelle notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione tra settembre e dicembre 2021. In particolare, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio: nuova scadenza al 30 novembre
Il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti agevolativi “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate, originariamente previste nel 2020, e che avrebbero dovuto essere corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021. Nello specifico, quindi, per i contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” e non hanno versato le rate del 2020 (slittate al 2021), saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 30 novembre 2021.
Inoltre, per il termine di pagamento al 30 novembre, sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, le somme quindi potranno essere versate entro lunedì 6 dicembre 2021(il 5 dicembre cade di domenica e il termine è spostato automaticamente al primo giorno utile).
Rateizzazioni, decadenza estesa a 18 rate
Per i piani di rateizzazione che erano in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate anche non consecutive che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022, come ordinariamente previsto, la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra territoriale di riferimento.