Ammessa la compatibilità tra l’Ecobonus a favore dell’impresa che, nell’ambito di un’ampia operazione di recupero riguardante un proprio fabbricato destinato alla vendita, effettua anche lavori di efficientamento energetico e il Bonus “Ristrutturazioni” a favore del contribuente che acquista una delle unità immobiliari ristrutturate e immesse sul mercato.
Il principio è espressoin una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate che, in estrema sintesi, ribadisce, quanto già anticipato con precedente Risposta ad un caso analogo, in merito alla possibilità che:
- l’impresa di costruzione fruisca della detrazione IRES (Ecobonus “ordinario”) sui costi riferibili ai lavori di risparmio energetico;
- l’acquirente della singola abitazione posta all’interno dell’edificio ristrutturato fruisca della detrazione IRPEF per l’acquisto di case ristrutturate che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga), è pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro.
La combinazione delle due detrazioni non comporta elusione fiscale e non richiede la necessità di scomputare, dal prezzo di vendita, il costo degli interventi di riqualificazione energetica sostenuto dall’impresa che ha poi fruito del beneficio.
Tale pronuncia si aggiunge a quella già fornita in altra Risposta, con la quale l’Agenzia delle Entrate, in pieno accoglimento della tesi del sistema Ance, aveva ammesso la compatibilità tra l’Ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, e il cosiddetto Sismabonus acquisti al 110% per le persone fisiche acquirenti delle nuove unità ricostruite in chiave antisismica.