I proprietari di “unifamiliari” hanno tempo fino al 30 settembre per effettuare il 30% dei lavori necessario per accedere al Superbonus in vigore sino a fine anno, alle banche, invece, viene riconosciuta la possibilità di un’ulteriore cessione del credito derivante dai bonus edilizi, verso i propri clienti “professionali”.
Queste le due importanti novità introdotte, in tema di bonus, dal Decreto legge 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.114 del 17 maggio 2022 ed in vigore dal 18 maggio 2022.
A ciò si aggiunge l’aggiornamento delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati all’Amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022.
La norma precisa che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche quelli non agevolati al 110%. Questa possibilità, che consente più agevolmente di raggiungere il limite imposto dalla norma per l’accesso alla detrazione potenziata a favore delle persone fisiche, era per altro già contenuta in una delle FAQ sul Superbonus presenti sul sito dell’Agenzia.
Inoltre viene introdotta la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai propri clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza che a questi sia consentita un’ulteriore cessione.
I clienti professionali sono quelli individuati dalla Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs n. 58/1998).
Va precisato che questa disposizione modifica quanto di recente disposto dal DL 17/2022 (legge 34/2022), che interveniva sulla disciplina della cessione del credito derivante dai bonus edilizi, per consentire solo alle banche di effettuare una quarta cessione del credito, esclusivamente in relazione ai crediti per i quali fossero già esauriti i 3 passaggi, e solo verso i propri correntisti, senza altra possibilità per questi ultimi se non quella di compensare il credito.
Con la nuova modifica viene consentito alle banche, in qualunque momento, dunque anche prima di aver esaurito i 3 passaggi possibili, di effettuare una cessione a favore dei propri clienti correntisti “professionali”.
La cessione a questi ultimi, però, blocca i passaggi del credito, che quindi non può più essere ceduto.