I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24.
In particolare, il credito d’imposta derivante dai bonus fiscali è utilizzato in compensazione:
- in un numero di quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d’imposta (ad es. 4 quote in caso di Superbonus, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il Bonus ristrutturazioni, per l’Ecobonus ordinario ed il Bonus facciate, 5 quote per il Sismabonus, ivi compreso il Sismabonus acquisti);
- a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate.
Quindi, in caso di spese sostenute nel:
- 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
- 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.
Pertanto, mediante la compensazione, il credito d’imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese, quali:
- imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP e alle addizionali regionali dell’IRPEF;
- IMU e Tassa sui rifiuti;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.
Con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, a differenza della disciplina generale in tema di compensazione di crediti fiscali:
- l’eventuale quota annuale del credito d’imposta eccedente le imposte/contributi dovuti nell’anno non può essere riportata in avanti, per cui non può essere utilizzata in compensazione nei periodi d’imposta successivi, né chiesta a rimborso;
- non si applicano i vincoli posti, in via generale, all’utilizzo in compensazione, dei crediti fiscali e previdenziali. Quindi non operano: il limite di 2 milioni euro di crediti compensabili in ciascun anno; il divieto di compensazione in presenza di un accertamento definitivo relativo alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro; il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.