Il “Decreto Aiuti”, è stato convertito nella legge 91/2022.
Restano confermate le novità già anticipate:
- la proroga al 30 settembre 2022 del termine fissato al 30 giugno 2022, entro cui i proprietari di ville unifamiliari devono aver effettuato il 30% dei lavori onde poter fruire del superbonus sino al 31 dicembre 2022;
- la possibilità per le banche di cedere in ogni momento il credito derivante dai bonus edilizi a tutti i soggetti “diversi dai consumatori o utenti”.
Viene ammessa, in sostanza, la possibilità, per le banche e per le società appartenenti ad un gruppo bancario, di cedere, in qualunque momento, il credito ricevuto a tutti i soggetti esercenti attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Tale novità riguarda le comunicazioni di cessione o sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Tuttavia, tale ultima disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art. 57, comma 3 già presente nel testo del decreto che, invece, prevede l’applicazione “delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b)” alle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
La coesistenza di queste due disposizioni va chiarita, poiché l’applicabilità della novità alle comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio appare più restrittiva rispetto a quella introdotta in fase emendativa dall’art.14, comma 1-bis, in quanto non risolve la situazione dei cd. “crediti incagliati”.
Questi ultimi sono, infatti, quei crediti oggetto di cessioni comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022 (data di entrata in vigore della disposizione che ha introdotto i limiti alla libera cessione dei crediti) e fino al 30 aprile 2022.
Accanto alla questione appena illustrata, c’è un altro profilo critico che va affrontato e superato e che riguarda, in particolare, la questione della responsabilità dei cessionari. Infatti, i chiarimenti della recente Circolare 23/E/2022 in tema di Superbonus e bonus edilizi, resi dall’Agenzia delle Entrate in merito al “concorso in violazione”, rischiano di fungere da deterrente all’acquisto dei crediti da parte dei correntisti, privando, di fatto, di efficacia l’ampliamento della platea dei cessionari previsto dalla legge di conversione del DL Aiuti.
Su questi due aspetti sono stati accolti alla Camera specifici Ordini del Giorno per dare soluzione alle questioni nei prossimi provvedimenti utili.