A partire dallo scorso 10 ottobre, è operativa la “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, istituita ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 152/2021 (cd. “DL Recovery”), così come convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233.
Si ricorda che la Sezione è stata costituita in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia per le PMI, Misura M1C3, investimento 4.2.4) del PNRR ed è finalizzata alla concessione di garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie, che svolgono una delle attività comprese nell’elenco di codici Ateco pubblicato nell’Accordo per l’adozione della politica di investimento e che:
- intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale che siano conformi al principio del “do not significant harm” così come definito negli orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C58/01) e negli orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità per il Fondo InvestEu (2021/C280/01);
- assicurano la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
Alle garanzie, rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti, sono applicate alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo.
In particolare, le garanzie sono concesse:
- a titolo gratuito;
- per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro;
- a imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
- con percentuali di copertura massime pari al 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90% per la riassicurazione);
- su operazioni di rinegoziazione o consolidamento sulla stessa banca (o sullo stesso gruppo bancario) non già garantite dal Fondo, a condizione che: i) sia erogato un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento; ii) il rilascio della garanzia è idoneo a determinare un minor costo o una maggiore durata del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento;
- senza applicazione del modello di valutazione del Fondo;
- a imprese che hanno nei confronti del soggetto finanziatore esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute/sconfinanti;
- senza applicazione della commissione dovuta per mancato perfezionamento dell’operazione;
- con la possibilità, per le operazioni di investimento immobiliare, di cumulare con altre garanzie acquisite sui finanziamenti;
- sulle operazioni già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.
Maggiori dettagli sono pubblicati nella Circolare n. 7/2022 del Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, sul sito del Fondo di Garanzia è stata pubblicata una specifica pagina relativa alla Sezione speciale (disponibile al link: www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/sezione-speciale-turismo) dove è possibile trovare ulteriori informazioni.
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione Territoriale di riferimento.