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Nuove norme dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’iscrizione delle imprese, che per trasporto rifiuti, prendono in locazione veicoli senza conducente. Le nuove indicazioni sono state necessarie per quesiti e richieste di chiarimenti suscitati dalle modifiche del codice della strada apportate dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.
Il Comitato nazionale ha ritenuto necessario fornire i seguenti aggiornamenti operativi:
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione Europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).
Per ogni eventuale necessità di ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.