Si informa che è entrata in vigore la Legge 14 novembre 2024, n. 166 che converte, con modificazioni, il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
A questo proposito, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell’ambito delle proprie competenze, segnala le seguenti disposizioni sulla gestione dei RAEE introdotte all’ articolo 14 bis:
a. i distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico ……. non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (comma 6).
Tale disposizione non introduce grandi elementi di novità in base al quadro normativo già previsto. Relativamente al RENTRI: si rimanda alla FAQ pubblicata nell’area supporto del portale RENTRI;
b. il trasporto relativo ai RAEE di piccola dimensione (uno contro uno e uno contro zero), ivi compreso quello dal punto di vendita al luogo di deposito è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione (comma 8).
Disposizione che abroga i modelli fino ad oggi utilizzati ai sensi del DM 65/2010 (allegato 2);
c. le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (comma 7);
d. le disposizioni di cui sopra si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività (comma 9).
Altresì, al successivo comma 10 è espressamente previsto che “10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati”.
Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni (commi 7 e 10), pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.
I distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e trasportatori dei relativi rifiuti RAEE potranno gestire i propri adempimenti attraverso il portale del Centro di coordinamento RAEE.
A questo proposito, l’Albo sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle imprese iscritte alla categoria 3-bis. Qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.
Per ogni necessità di chiarimenti o per contatti con l’Albo Gestori Ambientali Regionale situato presso la Camera di Commercio di Catanzaro, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.