Diventa operativo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che stabilisce i criteri e le modalità operative per l’attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge noto come “Dl Omnibus”.
Per accelerare i pagamenti le amministrazioni centrali possono trasferire fino al 90% del costo dell’intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.
Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi:
Anticipazioni
Un primo importo, pari di norma al 30% dell’assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e che l’intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.
In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione dell’anticipazione è sospeso.
Trasferimenti Intermedi
I trasferimenti successivi, fino al 90% dell’assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale. Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall’allegato 1 del Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi”. Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall’erogazione.
Analogamente a quanto previsto per l’anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso.
Saldo Finale
Il saldo finale, di norma pari al 10% dell’assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.
In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 del Decreto “PNRR – Richiesta Saldo” e che il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGis.
In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l’ammissibilità delle stesse.
In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.
I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.
Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.