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Appalti pubblici, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione IVA e lo Split Payment

di Unindustria Calabria

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici e sull’applicazione dello split payment.

Le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che in un appalto pubblico è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment.

La ritenuta si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA

L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile. Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.

In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. L’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici

La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.

Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della Associazione Territoriale di riferimento.

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