L’ANAC si è espressa in merito allo svolgimento dell’attività di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti.
In particolare, l’Autorità ha rilevato, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta con il supporto della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che talune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici privati il servizio di acquisizione della documentazione relativa ai requisiti generali previsti dagli artt. 94, 95 e ss. del D.lgs. 36/2023, mediante specifici contratti di appalto finalizzati all’interlocuzione con gli enti pubblici interessati e all’acquisizione della relativa documentazione.
L’ANAC ha richiamato la Delibera con la quale si evidenzia che la verifica dei requisiti dell’operatore economico, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce attività riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione dell’attività provvedimentale connessa alla gestione degli affidamenti pubblici e, pertanto, non delegabile ad operatori economici privati.
L’Autorità ha inoltre precisato che tale attività deve essere svolta mediante utilizzo del FVOE 2.0.
L’Autorità ha altresì evidenziato che il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza, oltre a porsi in contrasto con il quadro normativo di riferimento, non consentirebbe agli enti pubblici che rilasciano la documentazione di accertare l’effettiva identità del soggetto richiedente e che non apparirebbe chiaro se il titolare del dato sia consapevole del trattamento effettuato anche da operatori economici privati.
L’ANAC ha pertanto invitato le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad espletare direttamente l’attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari nel rispetto del quadro normativo richiamato.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
