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Terre e rocce da scavo: aumentano i limiti per il deposito temporaneo

di Unindustria Calabria
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Con il D.L. n. 177/2026, pubblicato l’8 ottobre 2026, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina delle terre e rocce da scavo, mediante l’inserimento del nuovo articolo 185-ter nel D.Lgs. n. 152/2006.

L’intervento normativo riguarda in particolare il deposito temporaneo e il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei cantieri di ridotte dimensioni.

La principale novità riguarda i quantitativi ammessi in deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo gestite come rifiuti e identificate dai codici EER 17.05.04 (terre e rocce non pericolose) e 17.05.03* (terre e rocce contenenti sostanze pericolose).

Per tali materiali, i limiti previsti dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 vengono elevati da 30 metri cubi complessivi, di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, alle nuove soglie di:

  • 000 metri cubi complessivi;
  • di cui 800 metri cubi al massimo di rifiuti pericolosi.

L’intervento introduce quindi una significativa semplificazione operativa per le imprese impegnate in attività di scavo e movimentazione dei materiali.

Il nuovo articolo 185-ter prevede inoltre che le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri puntuali possano essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale.

Per “cantiere puntuale” si intende il cantiere nel quale sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo nello stesso sito di produzione.

La sussistenza dei requisiti richiesti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La semplificazione non si applica, invece, alle terre e rocce da scavo:

  • contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nelle attività di scavo;
  • provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica;
  • derivanti da scavi effettuati per la rimozione di potenziali fonti di contaminazione.

Le nuove disposizioni introducono dunque un rilevante snellimento, sia attraverso l’aumento dei quantitativi ammessi in deposito temporaneo sia mediante la possibilità di riutilizzo diretto nei cantieri di modesta entità.

Le imprese interessate dovranno tuttavia verificare attentamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e la corretta documentazione delle attività svolte, al fine di poter beneficiare delle nuove semplificazioni introdotte dal decreto.

Per chiarimenti e supporto nella verifica dei nuovi requisiti, potrete rivolgervi alla vostra Associazione Territoriale di riferimento.

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