Come previsto dal “Testo Unico Edilizia” per immobili con destinazione industriale o artigianale non è dovuta la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ma solo quella riguardante gli oneri di urbanizzazione.
Applicando questa disposizione il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con il quale un Comune, in sede di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio destinato in parte ad attività commerciale ed in parte ad attività artigianale, aveva chiesto il pagamento sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione con riferimento all’immobile nel suo complesso.
Il comune, invece, avrebbe dovuto determinare il contributo di costruzione applicando non il criterio della “destinazione prevalente”, bensì quello dell’ “oggettiva destinazione funzionale” delle opere e di conseguenza calcolare la quota relativa al costo di costruzione prendendo come riferimento la sola superficie dell’immobile destinata ad attività commerciale.
Per tutti gli approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento.