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Il TAR Piemonte con recente sentenza ha stabilito che:
- la proroga triennale dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati nell’ambito di convenzioni di lottizzazione prevista dal Decreto Fare opera automaticamente ed è dovuta anche qualora il termine originario sia già scaduto;
- tale proroga di legge non è soggetta a previa comunicazione al comune da parte del soggetto interessato e opera anche se i termini iniziali e finali sono già decorsi;
- le ragioni alla base di questo trattamento più favorevole sono da individuare, da un lato, nella maggiore importanza e complessità degli interventi costruttivi che rientrano nei piani attuativi e dall’altro, nell’interesse pubblico a portare ad ultimazione il complesso di opere (specialmente le urbanizzazioni primarie e secondarie) in uno spazio temporale più lungo, considerata la difficile congiuntura economica e le conseguenti difficoltà in cui versano le imprese.
Applicando questi principi il TAR Piemonte ha ritenuto illegittimo e annullato il provvedimento con cui un comune aveva dichiarato la decadenza di un permesso di costruire convenzionato, senza tener conto della proroga automatica del termine per l’ultimazione dei lavori.