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Dal 25 giugno 2015 sono usciti di scena i contatti a progetto: tutte le soluzioni a disposizione delle aziende

di admin

Dal 25 giugno 2015, come noto, sono uscite di scena le collaborazioni a progetto (anche le mini cococo e la collaborazioni prestate da percettori di pensione di vecchiaia) con l’abrogazione della relativa disciplina da parte di uno dei decreti applicatici del jobs act.

Rimane ferma la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per evitare vuoti normativi, il decreto prevede un regime transitorio per tutte le citate collaborazioni autonome, anche a progetto, che fossero in corso al 25 giugno 2015, che continueranno ad essere disciplinate dalla normativa precedente fino alla loro scadenza.

Una volta cessate queste collaborazioni non rientreranno nelle ipotesi derogatorie previste e saranno assoggettate alla regola generale che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora si svolgano in forma esclusivamente personale, siano continuative ed etero-organizzate dal committente.

I datori di lavoro hanno, però, dei rimedi a tutto quanto sopra. Un primo rimedio è la possibilità di farsi certificare, attraverso una apposita procedura, i contratti di collaborazione con la certificazione dell’assenza nel contratto dei requisiti dell’esclusività personale, della continuità e dell’etero organizzazione da parte del committente.

L’altro rimedio e la possibilità della stabilizzazione: infatti dal 1° gennaio 2016, il datore di lavoro, seguendo una apposita procedura attraverso verbali di conciliazione in sede sindacale può trasformare le collaborazioni in contratti di lavoro subordinato, con estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.

Con le conciliazioni in sede sindacale i prestatori di lavoro devono rinunciare ad ogni rivendicazione di pretese pregresse. La trasformazione in lavoro subordinato potrebbe usufruire dello sgravio triennale sui contributi, qualora lo stesso verrà prorogato anche per il 2016.

La nuova normativa non si applica e quindi potranno continuare ad essere stipulate con le vecchie regole alcune tipologie di collaborazione e cioè:

  1. collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
  2. collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo e attività prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  3. collaborazioni rese per fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associative ed agli enti di promozione sportiva.

Per i datori di lavoro interessati alle certificazioni dei contratti e/o alle conciliazioni in sede sindacale su descritte, gli uffici dell’Associazione Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni assistenza da iniziare anche prima del gennaio 2016 per ogni verifica da fare in tempi utile.

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