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Il TAR Veneto con recente sentenza, censurando l’operato di un comune che aveva disposto la sospensione del termine di legge per la verifica dei requisiti della Scia, ha ribadito al riguardo i seguenti importanti principi:
- è del tutto illegittimo disporre una sospensione del termine previsto dalla legge per l’acquisizione dei pareri interni degli uffici competenti;
- non trova spazio nel procedimento sulla Scia il cosiddetto preavviso di diniego, trattandosi di un procedimento che ha la sua principale ragion d’essere nell’accelerazione temporale; prima di notificare all’interessato il provvedimento che vieta di proseguire l’attività oggetto della Scia, la legge consente all’ente locale solo di inviare una diffida a regolarizzare l’attività, ove ciò sia possibile, per renderla conforme alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 gg.;
- spetta alla p.a., prima di emanare il provvedimento repressivo, vagliare la possibilità di regolarizzare l’attività già intrapresa rendendola conforme alle norme vigenti e non al privato proporre modalità di conformazione;
- decorso il termine di 60 o 30 giorni (edilizia) per l’esercizio del potere inibitorio nei confronti della Scia, il comune conserva il potere di controllo sulla sussistenza dei presupposti per la Scia ma deve farlo nelle forme dell’autotutela, vale a dire previo avviso di avvio del procedimento e valutazione comparativa fra interesse pubblico e privato.
Si ricorda che recentemente la cosiddetta “riforma della Pubblica Amministrazione” ha introdotto, proprio nella parte relativa all’esercizio dell’autotutela da parte del comune, un limite temporale pari a 18 mesi per l’adozione degli atti di annullamento.
Per esigenze attuali anche di rapporti con gli Enti Competenti ed approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.