I comproprietari del fondo sul quale è stata realizzata l’opera abusiva non possono ritenersi estranei all’ordine di demolizione e, pertanto, ritenere che lo stesso sia loro inopponibile.
Ed invero, accertato l’abuso edilizio, la prescrizione relativa alla demolizione del fabbricato abusivo non riguarda solo l’autore materiale del reato, ma anche tutti coloro i quali sono titolari di un diritto reale (proprietà, superficie, usufrutto, ecc.) sull’area occupata dall’opera abusiva, a prescindere dalla circostanza che siano, o meno, committenti o esecutori materiali del manufatto irregolare.
Ciò in quanto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e, pertanto, l’eliminazione dell’abuso, ha natura pubblicistica e di sanzione amministrativa priva di finalità punitive. Conseguentemente, non risulta applicabile il principio civilistico per cui l’atto eventualmente intercorso tra l’autore dell’abuso edilizio e i terzi produce effetti soltanto tra le parti.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con recente sentenza.