I procedimenti nei quali la nomina del Rup sia arrivata prima del 22 novembre 2016 potranno applicare il vecchio regolamento per la parte relativa al responsabile unico. Anche se, a quella data, non c’era ancora stata pubblicazione del bando di gara.
L’importante chiarimento sulla fase transitoria relativa alle linee guida dell’ANAC n. 3 del 2016, sul responsabile unico del procedimento, è arrivata in risposta a un’interrogazione parlamentare in commissione Ambiente della Camera.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANAC, «deve ritenersi applicabile il principio del tempus regit actum». Ne consegue che «per tali nomine valgono i requisiti previsti dal quadro normativo vigente al momento in cui le stesse sono state effettuate. Resta inteso che condizione di validità delle nomine ricadenti sotto il previgente regime è costituita dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa previgente».
Per ogni supporto tecnico-operativo e normativo è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.