Disponibile presso gli uffici della propria territoriale di appartenenza l’aggiornamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» che, oltre a riepilogare le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2017, illustra i più recenti chiarimenti di prassi emanati dagli Uffici.
In particolare, la Guida si sofferma e approfondisce:
- la proroga delle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e bonus mobili;
- le novità relative agli interventi di adeguamento antisismico, realizzati sia su singole abitazioni che su parti comuni condominiali.
Relativamente al “Bonus ristrutturazioni”, viene riconosciuta la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto del box (pagate prima della stipula del contratto a titolo di acconto), a condizione che il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale risulti dall’atto, e che questo venga registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si vuole utilizzare il beneficio.
Tra l’altro l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche nell’ipotesi di acquisto di box auto, non si decade dal beneficio fiscale se il pagamento avviene mediante assegno, ovvero bonifico incompleto.
In tale ipotesi, conferma la Guida, è stato precisato che il beneficio è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.
Prorogata sino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, nella misura del 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro.
In merito, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, rispetto alla formulazione dell’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la proroga per il 2017 del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.
Sempre con riferimento al “bonus mobili”, la Guida chiarisce che:
- per fruire dell’agevolazione è, inoltre, indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Diversamente, aggiunge l’Agenzia, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione;
- per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016, o iniziati nel 2016 e continuati nel 2017, il beneficio fiscale va comunque calcolato su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2016;
- quando i lavori sono effettuati su parti comuni condominiali, i singoli condomini hanno diritto alla detrazione (ciascuno per la propria quota), solo per i beni acquistati per arredare le parti comuni ristrutturate, mentre il beneficio è escluso se i mobili vengono acquistati per arredare le proprie abitazioni.
Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina del cosiddetto “Sismabonus”, sia con riferimento alla nuova normativa, così come delineata dalla legge di bilancio 2017, che in relazione alla “vecchia formulazione” della detrazione, vigente fino 31 dicembre 2016.
A tal riguardo, la Guida chiarisce che l’agevolazione del sismabonus, con la “vecchia” formulazione (detrazione del 65% su edifici posti nelle zone 1 e 2), si applica alle “spese sostenute per interventi antisismici, le cui procedure sono state attivate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016”.
In sostanza, aggiunge l’Agenzia, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Resta, ora, da chiarire la disciplina applicabile nell’ipotesi di interventi avviati prima del 31 dicembre 2016, le cui spese sono sostenute nel corso del 2017.
La Guida, inoltre, approfondisce il cd. nuovo “sismabonus”, che proroga per 5 anni (2017-2021) la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
In merito, l’Agenzia delle Entrate conferma le differenze rispetto alla norma in vigore sino al 31 dicembre 2016 e chiarisce che la nuova formulazione, applicabile agli interventi posti in essere dal 1° gennaio 2017, prevede :
- la rimodulazione della percentuale di detrazione;
- l’ampliamento dell’ambito oggettivo, includendo anche le abitazioni diverse dalle “abitazioni principali” e l’estensione anche alla zona sismica 3 (oltre le attuali zone 1 e 2);
- la riduzione, da 10 a 5 anni, del periodo di ripartizione della detrazione.
In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
- 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali,
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,
- 75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi,
- 85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.
In ogni caso, l’ammontare delle spese agevolate non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare.
Per quanto riguarda, invece, i lavori antisismici su parti comuni condominiali, la Guida conferma la possibilità di cedere la detrazione (spettante ad ogni condomino)sotto forma di credito d’imposta alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Le modalità attuative della cessione saranno stabilite da un Provvedimento, di imminente emanazione, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.