L’esigenza di agevolare la stagione turistica non è un motivo valido per fermare il cantiere di un’opera pubblica durante il periodo estivo. L’impresa ha pertanto diritto al relativo risarcimento.
Il principio viene affermato dalla corte di Cassazione con recente sentenza. I giudici hanno precisato come l’attività turistica e la balneazione non fossero una “ragione di pubblico interesse o necessità” tale da giustificare la sospensione dei lavori, in quanto, a norma del codice appalti, “le ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza … così come esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell’amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori”.
Ovviamente la stagione balneare non è un evento imprevedibile. E in questo senso la Corte ha individuato un limite alla discrezionalità dell’amministrazione committente.
Non solo. Il comune committente non ha neanche considerato che la decisione avrebbe causato un danno, non tanto legato alla produttività del cantiere quanto all’attività dell’impresa in generale. Pertanto l’impresa, conclude la sentenza della Corte, ha diritto al ristoro dei danni.
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