Per la Corte di Cassazione, la richiesta da parte dell’appaltatore di risoluzione del contratto per inadempimento dell’amministrazione non è condizionata dall’avvenuto adempimento formale dell’iscrizione in bilancio delle riserve espresse dalla parte privata su fatti che comportano maggiori oneri di spesa o minori entrate.
Infatti, come dice la Cassazione con recente sentenza, la riserva attenendo a una pretesa economica (maggiori spese o minori introiti per l’appalto) di sicura matrice contrattuale presuppone l’esistenza di un contratto valido. Quindi, se si contesta l’esistenza stessa di un contratto valido – come nel caso della risoluzione – le pretese contro l’inadempimento della stazione appaltante non sono condizionate dall’istituto delle riserve.