Una recente sentenza del Consiglio di Stato si è espressa sul tema della differenza tra il contratto di subappalto e il contratto di subfornitura, distinzione dalla quale come è noto discendono rilevantissime differenze nell’ambito dei contratti pubblici.
In particolare, tale pronuncia ha evidenziato che con il subappalto l’impresa si impegna a eseguire parte del contratto principale, con la subfornitura solo a fornire un bene da usare nel processo produttivo dell’appaltatore. La diversa qualificazione del (sub)contratto comporta conseguenze molto rilevanti in ordine alla disciplina applicabile. La subfornitura, infatti, non essendo classificabile come subappalto ai sensi di quanto previsto dal Codice Appalti, non è soggetta ai relativi adempimenti, né all’atto dell’offerta in sede di partecipazione alla procedura di affidamento (tra cui l’indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare, il limite del 30%, l’eventuale indicazione della terna di subappaltatori, la dichiarazione dei relativi requisiti di partecipazione), né in sede di esecuzione del contratto, quali le relative responsabilità e la necessità di ottenere l’autorizzazione dalla stazione appaltante.