Per essere ritenuti penalmente responsabili nel caso di edificazioni in zone a vincolo paesaggistico è necessario che il manufatto presenti una modifica superiore al 30%.
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con recente sentenza tramite la quale viene esaminato il caso delle modifiche a manufatti effettuate in violazione alla normativa edilizia, in zone soggetta a vincolo paesaggistico.
In tali zone vige un preciso limite all’attività diretta a modificare le costruzioni, la cui violazione determina l’applicazione di una sanzione penale che può essere costituita anche dalla detenzione.
I giudici evidenziano come la normativa sanzioni tre fattispecie distinte, lasciando le altre di minore entità al di fuori delle ipotesi di reato, in quanto ritenute prive di rilevanza penale. Si tratta di modifiche di una costruzione nella misura superiore al 30% o di modifiche che comportino un aumento del volume in misura di 750 metri cubi. L’ultima ipotesi riguarda l’edificazione di una nuova costruzione superiore ai mille metri cubi.
Solo in tali casi, riassume la sentenza, è possibile la realizzazione dei reati non potendosi al contrario parlare di condotte idonee a configurare atti illeciti.