E’ illegittima, secondo il Consiglio di Stato, la legge di gara che riconosce l’attribuzione di un punteggio al rating di legalità certificato dall’A.G.C.M. senza prevedere alcuna misura di compensazione in favore dei concorrenti impossibilitati ad ottenerlo.
Posto infatti che il rating di legalità può essere richiesto solamente dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro, per garantire il favor partecipationis e la par condicio tra i concorrenti la stazione appaltante deve prevedere, già nella disciplina di gara, vantaggi compensativi per i soggetti sprovvisti di tali requisiti, quali gli operatori economici esteri, le micro imprese, i giovani professionisti o gli operatori economici di nuovo costituzione.
Per rispettare le condizioni di legalità prescritte dal Consiglio di Stato, la legge di gara deve prevedere a favore delle imprese estere, di quelle di nuova costituzione e di quelle carenti del previsto fatturato altri benefici oppure deve essere consentito loro «di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating» «a meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating».