L’INPS con recentissima circolare, ha fornito le prime indicazioni sull’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedano i trattamenti relativi ad ammortizzatori sociali, per i periodi e con le modalità previste nel DL 104/2020, cosiddetto decreto Agosto.
L’agevolazione, rivolta ai datori di lavoro, è fruibile entro il 31 dicembre 2020. Per accedere all’esonero occorre che le aziende:
– abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di ammortizzatori sociali con causale COVID-19;
– abbiano richiesto periodi di ammortizzatori sociali ai sensi del Decreto Cura Italia collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
– non debbano aver inoltrato o inoltrino richiesta dei nuovi ammortizzatori sociali di cui al DL 104/2020 sino al 31 dicembre 2020.
L’ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore relative alla contribuzione non versata per l’intervento degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’esonero dovrà essere applicato su base mensile e distribuito in un periodo massimo di 4 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, e per un ammontare non superiore alla contribuzione complessivamente dovuta.
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto:
- delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio contributivo necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Gli uffici delle sedi Territoriali di Unindustria Calabria restano a disposizione per ogni supporto e necessità.