L’avvalimento plurimo o frazionato non è consentito con riferimento ai cosiddetti. requisiti di punta. Lo ribadisce il Consiglio di Stato in una recente pronuncia, spiegando che si tratta di caratteristiche che costituiscono espressione di una qualifica funzionale non frazionabile che «attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara», e come tali devono essere necessariamente possedute da una singola impresa.
Si tratta di limiti volti a garantire che i potenziali affidatari di contratti pubblici possiedano autonomamente caratteristiche essenziali di onorabilità, capacità ed affidabilità, al netto delle varie forme di collaborazione, di condivisione o di prestito ab externo. La condivisione di talune caratteristiche essenziali rischierebbe, infatti, di inquinare il sistema di garanzie in merito all’affidabilità e all’idoneità dei concorrenti a eseguire correttamente le attività oggetto dell’appalto, ed altererebbe l’equilibrio tra massima partecipazione e massima qualificazione dei concorrenti in quanto consentirebbe di partecipare alle gare pubbliche anche ad operatori del tutto sprovvisti dei requisiti minimi di capacità e competenza in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento. In ragione di ciò anche la giurisprudenza comunitaria ha legittimato il divieto di frazionamento dei requisiti di punta, precisando che il ricorso all’avvalimento plurimo non può essere senza limiti, e che tale forma di prestito può legittimamente essere vietata quando l’appalto da affidare presenti caratteristiche «tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori».
La sentenza del Consiglio di Stato richiama l’orientamento in forza del quale ognuno dei servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria deve essere svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. «È sufficiente, quindi, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento».