Nel settore aereoportuale, per i servizi di assistenza a terra, le compagnie aeree in gran parte si affidano ad operatori (i cosiddetti handler) che forniscono personale e mezzi a più compagnie contemporaneamente. Ne consegue che i lavoratori non vengono impiegati in modo esclusivo in favore dei singoli clienti-vettori, ma in modo promiscuo, in base a necessita’ e criteri di efficienza.
In tale contesto può accadere che una compagnia aerea passi da un handler ad un altro e, per effetto della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del contratto aereo, parte dei dipendenti del primo venga assunta dal secondo. Se quest’ultimo dovesse ricorrere alla Cigs, si pone il problema di come calcolare l’anzianità utile necessaria prevista dalla legge per il personale trasferito, dato che nel comparto i dipendenti degli handler non sono dedicati esclusivamente ad un solo cliente. Si tratta di una ipotesi divenuta concreta in questi mesi caratterizzati da un drastico calo dell’attività del trasporto aereo nel comparto passeggeri.
Interpellato in merito, il Ministero del Lavoro ha stabilito che il requisito dell’anzianità si calcola considerando l’impiego del dipendente “nella medesima attività ed unità produttiva oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata”.