Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Cessazione di aziende e cessazione attività produttive (anche per aziende con meno di 16 dipendenti) – Specifici ammortizzatori sociali

Cessazione di aziende e cessazione attività produttive (anche per aziende con meno di 16 dipendenti) – Specifici ammortizzatori sociali

di Unindustria Calabria
47 visualizzazioni
A+A-
Resetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge n. 113/2025 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Tra le misure segnaliamo quelle di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva (articolo 8) anche per aziende cpm meno di 16 dipendenti.

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività.

In primo luogo, il nuovo comma 1-ter prevede che, per l’anno 2025, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, anche in presenza del MIMIT, un intervento per 12 mesi e/o un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, nei casi di:

a) programma aziendale di cessazione di attività, sussistendo concrete ad attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale;

b) quando sia possibile realizzare interventi di reindustralizzazione del sito produttivo;

c) quando siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro messi in atto dalla Regione interessata per competenza territoriale. Qualora dal monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione di tale prestazione (monitoraggio affidato al MEF e all’INPS) emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi governativi.

Inoltre, i nuovi commi 1-quater e 1-quinquies dispongono, in via generale, che, nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter dell’art. 44 qui considerato, il lavoratore sospeso in cassa decade dal trattamento qualora:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Tale disposizione si applica quando le attività lavorative o di formazione/riqualificazione si svolgono in un luogo che non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L’impresa ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui ai citati commi 1 e 1-ter dell’art. 44 comunica al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, di cui all’art. 5 del DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023). Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 92/2025.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni consulenza e supporti negli accordi.

image_print

Articoli correlati

 Copyright 2016-2025 - Tutti i Diritti Riservati - Unindustria Calabria - C.F.: 97081270791