Come noto la normativa attuale esclude l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo (anche per gli esercizi cinematografici) con rapporto di lavoro subordinato per i quali siano effettuati regolari versamenti contributivi all’Inps e qualora utilizzati nei locali di proprietà del datore di lavoro o di cui quest’ultimo abbia un diritto personale di godimento.
Quando è entrata in vigore la citata normativa la stessa non ha previsto l’applicazione retroattiva di questo principio e questa mancata applicazione retroattiva potrebbe violare gli artt. 3 e 117, primo comma della Costituzione. Così sostengono le sezioni unite civili della cassazione, che con recente ordinanza interlocutoria, hanno rimesso la questione al vaglio della Corte Costituzionale intendendo la sanzione in violazione della norma con funzione sostanzialmente punitiva e quindi non retroattiva.
Per ogni necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.