In riferimento alla IRES premiale ed alla necessità, tra le altre cose, dell’incremento occupazionale (nostra notizia del 19.09.2025 dal titolo “IRES Premiale. Tra le condizioni è richiesto anche il requisito dell’incremento occupazionale e non utilizzo della CIGO tranne i casi previsti”) riteniamo opportuno precisare quanto segue.
La verifica dell’incremento occupazionale va effettuata sulla singola impresa, a prescindere dal realizzarsi di un incremento occupazionale di gruppo come invece è previsto dalla normativa relativa alla maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
A chiarire quanto sopra è la relazione al decreto attuativo dell’IRES Premiale (DM 8 agosto 2025) con i dovuti riferimenti normativi attraverso i quali la relazione evidenzia come ciò deriva da esigenze di semplificazione e per le medesime ragioni non si dovrà tenere conto dei dati riferibili all’impresa “Unica ” ai fini del calcolo delle “ULA”.
Ricordiamo che, ai fini del calcolo degli incrementi occupazionali, vanno esclusi dal conteggio i lavoratori usciti per dimissioni, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamenti per giusta causa.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici della Territoriale di appartenenza.