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Ambiente: presentazione MUD entro il 3 luglio 2026

di Unindustria Calabria
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Si ricorda che il termine di presentazione del MUD (dichiarazioni riferite all’anno 2026) è il 3 luglio 2026 in quanto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2026 data dalla quale ricorrono i 120 giorni previsti.

Il decreto va a sostituire il precedente DPCM.

Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Resta invariata la procedura per la presentazione del MUD tramite la Comunicazione rifiuti semplificata (accessibile al sito appositamente dedicato) da inviare tramite PEC (all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it). I diritti sono di 15 euro.

Confermata anche le modalità di presentazione della documentazione tramite la comunicazione non semplificata per cui l’invio deve essere esclusivamente telematico e dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato alle Camere di Commercio competenti sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. I diritti sono di 10 euro.

Mentre i soggetti che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

L’accesso è consentito tramite l’utilizzo di sistemi di identificazione digitale intestati a persona fisica o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione (associazioni di categoria, professionisti o studi di consulenza, sulla base di specifica delega scritta) e, nello specifico, attraverso l’utilizzo di:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Si ricorda che i diritti di segreteria per la presentazione della dichiarazione devono essere versati per ogni MUD trasmesso.

I nuovi modelli MUD sono stati messi a disposizione dal MASE.

Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione.

Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

La nuova modulistica presenta alcune novità rispetto a quella precedente, dovute principalmente alla necessità di allineare la documentazione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI e al Decreto EoW interni (DM 127/2024). E, nello specifico:

  • l’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del MUD ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3 riporta l’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale allineandosi a quanto previsto dal RENTRI;
  • nella Scheda MATERIALI SECONDARI è stato modificato il termine aggregati riciclati in aggregati recuperati al fine di allineare tale definizione al DM 127/2024;
  • la Scheda AUT è stata aggiornata al fine di allineare le tipologie di autorizzazioni attualmente indicate nel MUD a quelle previste nel RENTRI;
  • le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata sono state modificate al fine di allineare il nuovo MUD con i termini inseriti nel RENTRI.

Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  7. i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
  8. I trasportatori a titolo professionale
  9. i consorzi
  10. i gestori del servizio pubblico di trasporto

Sono invece esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

Sono, inoltre, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.

Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.

Si ricorda che va presentato un MUD per ogni unità locale.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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