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Decreto correttivo al Codice della Crisi: le modifiche in programma

di admin

In fase di ultimazione il decreto legislativo contenente i correttivi al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Fra le modifiche quelle più rilevanti riguardano i soggetti incaricati della gestione della procedura ed il rinvio dell’allerta per le piccole imprese.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), destinato ad entrare in vigore nel mese di agosto 2020, subirà alcune modifiche ad opera del decreto correttivo che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei Ministri a gennaio e approvato entro la primavera del 2020.

Si segnalano alcune delle novità più rilevanti contenute nella prima bozza del decreto correttivo:

  • vengono prorogate di sei mesi le procedure di allerta previste nel nuovo Codice della Crisi e l’obbligo di segnalazione (ove superati determinati parametri) della situazione di difficoltà all’Ocri a carico degli organi di controllo nonché dei creditori pubblici qualificati. L’obbligo di segnalazione viene quindi posticipato al 15 febbraio 2021 per le piccole imprese, cioè quelle che, negli ultimi due esercizi, non abbiano superato i 20 dipendenti o 4 milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale, o 4 milioni di ricavi. Tale modifica incide quindi sulle micro imprese che non hanno l’obbligo di adottare l’organo di controllo;
  • le segnalazioni a cui è tenuta l’amministrazione finanziaria, attualmente previste in relazione al superamento della soglia di indebitamento Iva scaduto del 30% del volume d’affari dell’azienda, viene abbassata al 10%. In questo modo viene reso concretamente applicabile l’intervento del Fisco. E’ inoltre previsto un termine di 60 giorni per avvisare il debitore della propria esposizione;
  • con riferimento all’organismo di composizione della crisi (OCRI), si interviene sui criteri di scelta dei tre membri. In particolare, un componente del collegio verrà selezionato dal presidente dell’organizzazione di categoria del debitore tra i soggetti preventivamente suggeriti da quest’ultimo;
  • per quanto riguarda l’albo nazionale dei professionisti incaricati a gestire la crisi, per la nomina di curatori, liquidatori e commissari, nella fase di primo popolamento dello stesso, potranno accedervi tutti i professionisti che abbiano esercitato detti ruoli in almeno due procedure negli ultimi quattro anni. Con riferimento ai componenti degli Ocri invece, saranno ammessi i dottori commercialisti e gli avvocati che hanno svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o hanno assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che hanno superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Vengono infine ridotte le ore di formazione da effettuare.

In tema di Albo degli incaricati a gestire la crisi, si segnala infine che il termine dell’1° marzo 2020, stabilito dall’art. 357 CCI, per l’emanazione del decreto del Ministro della Giustizia che disciplina le modalità di funzionamento dello stesso, viene rinviato di 3 mesi e pertanto, l’albo dei curatori dovrebbe essere pronto a giugno in modo tale da divenire operativo entro il mese di agosto 2020 (assieme alle altre disposizioni del Codice della Crisi).

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