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Bonus facciate – Apertura su immobili d’impresa: agevolati gli «strumentali»

La detrazione del bonus facciate interessa gli edifici esistenti di «qualsiasi categoria catastale», quindi, non necessariamente abitazioni. Naturalmente, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e l’agenzia delle Entrate, con recente circolare, ha chiarito che non spetta neanche nel caso in cui vi sia la demolizione del fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione «con la stessa volumetria dell’edificio preesistente», nonostante questa tipologia di intervento sia inquadrabile nella categoria della «ristrutturazione edilizia».

La circolare ha chiarito anche che tra gli edifici su cui le imprese possono beneficiare del bonus facciate sono «compresi» anche gli edifici «strumentali», senza specificare se solo per destinazione o anche per natura. I primi sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale, mentre i secondi sono quelli tra le categorie catastali dei gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10.

Dovrebbe ritenersi superata (almeno per il bonus facciate), quindi, la limitazione imposta dell’agenzia per gli interventi agevolati sul risparmio energetico «qualificato», effettuati dalle imprese sui fabbricati locati o dati in comodato a terzi. La circolare non dice nulla delle altre tipologie di edifici posseduti dalle imprese, come gli immobili-merce (ossia quelli registrati a magazzino) e le «abitazioni patrimonio», vale a dire non strumentali né per natura né per destinazione (non utilizzati dall’impresa).

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