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Con il decreto 11 dicembre 2020, il Ministro dell’economia ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale che, a partire dal 1° gennaio 2021, sarà pari allo 0,01% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2020) è pari allo 0,05 % in ragione d’anno.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
- 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
- 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
- 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
- 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
- 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
- 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
- 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
- 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
- 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
- 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
- 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
- 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
- 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
- 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
- 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
- 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
- 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
- 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019).
L’elenco sopra riportato evidenzia che il nuovo tasso d’interesse fissato per il 2021 allo 0,01% rappresenta il minimo storico dal 1942 in poi.
Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed, in particolare, in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.