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Ammessa, in caso di Sismabonus acquisti, l’asseverazione di rischio sismico “tardiva” entro la data del rogito, anche se alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 poi mutata in zona 3.
Ribadita la necessità di rispettare, tra le altre, la condizione normativa per cui le procedure autorizzatoria relative agli interventi antisismici devono essere successive al 1° gennaio 2017. Nel dubbio è possibile produrre l’attestazione del Comune che lo comprovi.
Questi, i principi, in tema di “Sismabonus acquisti”, ribaditi dall’Agenzia delle Entrate con recenti risposte ad interpelli.