Estesa fino al 31 marzo 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.
Il Decreto “Cura Italia” prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
- automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (come ad esempio la comunicazione al Comune competente);
- eneralizzata, relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della p.a., fra cui in particolare i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si evidenzia inoltre che:
- il Decreto Legge “Semplificazioni” ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020;
- il Decreto Legge “Semplificazioni” ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020.