Nell’ambito della legge di conversione del DL “Aiuti bis” è stata inserita una norma (art. 33-quater) che include fra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche (cosiddette. VEPA). La norma – in vigore dal 22 settembre 2022 – integra l’art. 6 del DPR 380/2001 “Testo Unico Edilizia” in tema di attività edilizia libera.
Le vetrate la cui installazione viene semplificata devono avere precise caratteristiche:
- essere amovibili e totalmente trasparenti;
- assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.
Le vetrate panoramiche, inoltre, per essere ricondotte all’attività edilizia libera devono rispettare precise condizioni,ossia:
- non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
- non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Si viene così a risolvere un problema interpretativo posto dalla giurisprudenza che in alcuni casi è arrivata anche a sostenere che l’installazione di strutture similari è soggetta a permesso di costruire.
L’installazione delle VEPA resta comunque soggetta al rispetto delle:
- prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici (“Codice dei beni culturali” e “Regolamento sull’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”). Al riguardo si evidenzia che l’installazione delle vetrate panoramiche sembra rientrare nella fattispecie della “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” e quindi soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Dovrà inoltre essere verificata la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale.