L’Albo Gestori Ambientali, con circolare n. 4 del 2 luglio 2026, fornisce dei chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9.
In particolare, la circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo. Inoltre, la circolare precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.
Per necessità di contatti con la sezione dell’Albo Gestori Rifiuti Regionale sono a disposizione gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.
