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E’ stata recentemente confermata, dall’INPS, con decorrenza 15 maggio 2015, la riduzione della misura annuale del tasso di interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%.
La variazione percentuale del tasso di interesse, peraltro, produce i propri effetti anche con riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti per aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili circa il mancato o ritardato versamento dei premi contributivi previdenziali ed assistenziali o in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Per approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici dell’Associazione Territoriale di appartenenza.