Con la sentenza n. 5244/2026 il Consiglio di Stato ha chiarito che l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 costituisce un meccanismo automatico fondato su parametri oggettivi e destinato a operare nella fase esecutiva del contratto.
La sentenza conferma che non è necessaria una specifica istanza dell’appaltatore per attivare il procedimento: spetta alla stazione appaltante procedere d’ufficio all’adozione degli atti necessari, compresi quelli per l’accesso al Fondo previsto dalla normativa emergenziale.
Si esclude, inoltre, che il riconoscimento dell’adeguamento possa essere negato solo perché l’impresa non ha apposto una formale riserva sul certificato di regolare esecuzione, se la richiesta è stata comunque formulata contestualmente alla sottoscrizione del certificato e prima della sua approvazione.
Per le imprese, il principio operativo è duplice: da un lato, la stazione appaltante deve attivarsi autonomamente quando ricorrono i presupposti dell’adeguamento; dall’altro, è comunque opportuno che l’appaltatore formalizzi tempestivamente le proprie richieste, soprattutto in occasione di SAL, conto finale o certificato di regolare esecuzione.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
