L’ANAC si è pronunciata sui requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per l’esecuzione di lavori nella categoria OG2, relativa agli interventi sui beni culturali, fornendo chiarimenti sull’applicabilità del cumulo alla rinfusa.
L’Autorità ha evidenziato che, per gli interventi riguardanti beni culturali, trova applicazione una disciplina speciale che richiede il possesso diretto della qualificazione da parte del soggetto esecutore. In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’Allegato II.18, i lavori rilevano ai fini della qualificazione solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, che deve quindi possedere in proprio la qualificazione richiesta, anche con riferimento alla relativa classifica.
L’ANAC ha inoltre ricordato che la disciplina del cumulo alla rinfusa, prevista dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili, è stata oggetto di recenti interventi legislativi, da ultimo con il d.lgs. n. 209/2024 e la legge n. 34/2026, volti a evitare che tale istituto possa eludere le regole di qualificazione consentendo la partecipazione alle gare di operatori privi di un’effettiva capacità organizzativa ed esecutiva.
Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa l’Autorità ha ribadito che, negli appalti aventi ad oggetto beni culturali, la qualificazione richiesta dalla lex specialis deve essere posseduta direttamente dal soggetto che esegue i lavori, sia con riguardo alla categoria sia alla relativa classifica.
Alla luce di tali principi, l’ANAC ha ritenuto che il consorzio stabile che dichiari di eseguire direttamente lavorazioni rientranti nella categoria OG2 debba possedere in proprio l’attestazione SOA richiesta dalla documentazione di gara e non possa avvalersi del cumulo alla rinfusa dei requisiti delle imprese consorziate.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
