Il DDL “Infrastrutture” (DDL 2001/S), avente ad oggetto l’emanazione di disposizioni urgenti per gli interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché’ di ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è attualmente all’esame dell’Aula del Senato, che ha posto la fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati.
Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici assume rilievo l’Articolo 1-bis – Sospensione temporanea del recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici.
L’articolo in questione interviene sulla disciplina del recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023, introducendo la facoltà di sospensione al fine di fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell’area del Medio Oriente.
In particolare, con riferimento agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, il comma 1 dell’articolo 1-bis prevede che le stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, siano autorizzate a sospendere il recupero dell’anticipazione del prezzo per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
La sospensione in questione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1-bis, non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Si introduce, pertanto, una deroga temporanea alla disciplina relativa al recupero dell’anticipazione del prezzo, la quale prevede che le stazioni appaltanti procedano progressivamente al recupero delle somme erogate ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, mediante trattenute effettuate su ogni Stato di Avanzamento Lavori (SAL).
L’applicazione della norma è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- riguarda gli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione;
- è attivabile su apposita istanza dell’appaltatore e non opera in via automatica;
- ha efficacia temporanea, trovando applicazione per il tempo strettamente necessario, e, comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2026;
- è attuabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- è esclusa per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
Naturalmente, la disposizione commentata entrerà in vigore solo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge, attesa a giorni.
Si tratta di una misura certamente positiva, che va nel senso auspicato dall’ANCE, consentendo, sia pure fino a dicembre 2026, di sostenere finanziariamente gli operatori economici, a fronte degli extracosti connessi all’esponenziale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, determinato dalle tensioni geopolitiche in atto.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.
