E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce la disciplina attuativa del credito d’imposta formazione.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dall’attività economica esercitata.
L’agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero rientranti in una delle seguenti casistiche:
- nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società;
- qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale;
- qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito;
- qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente previste dal Piano nazionale industria 4.0, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per ogni delucidazione ed assistenza è possibile rivolgersi agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.