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Sicurezza: nuovo standard antincendio per progettare le attività produttive

di Unindustria Calabria

Dal prossimo 21 ottobre l’applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili, zuccherifici e pastifici, depositi di carta. E, ancora, impianti per la produzione di fibre tessili, fabbriche di arredi e capannoni che contengono materie plastiche.

Il Codice è stato infatti modificato da un decreto che entrerà in vigore proprio a partire dal 21 ottobre. Non solo. In alcuni casi, come scuole o alberghi, potrà essere usato in maniera facoltativa. Diventa, insomma, lo standard di riferimento per progettare gli spazi, ad esempio collocando porte o pareti, secondo criteri antincendio univoci e a valenza generale.

Il Codice è un vero e proprio compendio di norme tecniche antincendio, da applicare a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che devono per legge produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) presso il comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

Attualmente e fino al 21 ottobre, l’applicazione del Codice è alternativa, per le attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio applicabili, fondati sui principi di base della materia e sulla valutazione del rischio.

Per gli interventi di modifica o ampliamento, il Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente, si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendi o, per attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, i criteri generali di prevenzione incendi desumibili dai principi di base della materia. Rimane salva la possibilità per il titolare dell’attività di attuare, per modifiche e/o ampliamenti, le prescrizioni del Codice su base volontaria.

I progetti antincendio già approvati dai comandi dei Vigili del fuoco mantengono la loro validità con l’entrata in vigore del decreto. Nessun obbligo di adeguamento deriva dal nuovo decreto per attività, non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la Scia antincendio.

Per ogni assistenza   e necessita è possibile rivolgersi ‘agli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento.

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