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Bonus facciate: per le imprese vale la data di fine lavori

La recente circolare delle Entrate precisa che solo per le persone fisiche e i professionisti si applica il principio di cassa, per cui non rileva la data di inizio e fine dei lavori e possono essere detraibili al 90% tutti i pagamenti che avverranno, tramite bonifico «parlante», nel 2020 (la banca effettuerà la ritenuta d’acconto dell’8%).

Considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata adeguata con la nuova causale, l’Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o il bonus casa.

Invece, tutte le imprese e le società individuano il periodo dell’investimento con il principio di competenza (ultimazione dei lavori) e non sono obbligate, quindi, a effettuare il pagamento con bonifico «parlante».La circolare precisa che il principio di competenza si applica «a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito».

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