Nel nostro ordinamento giuridico non esiste la definizione di causa di forza maggiore, ma per disciplinare le situazioni di inadempimento si ricorre alle norme del codice civile ed in particolare agli articoli 1256 e 1467 che regolano i rapporti contrattuali nei casi di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità che generino un ritardo o una totale impossibilità nella esecuzione della prestazione.
Solo in questi casi la parte è sollevata da responsabilità e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte.
In generale il contraente inadempiente è sollevato da responsabilità se e quando:
- è estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento (ex art. 1218 c.c.);
- l’evento stesso era imprevedibile;
- l’inadempimento è insormontabile.
Nel diritto internazionale invece si ricorre a due fonti:
- La Convenzione di Vienna relativa alla vendita internazionale di beni mobili che all’art. 79 recita espressamente così: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
- La Camera di Commercio internazionale che ha redatto una clausola standard di forza maggiore utilizzabile dagli operatori nella stipulazione dei contratti, con una dicitura specifica “ICC Force Majeure Clause 2003”.
Va ricordato che nella prassi contrattuale internazionale, vengono spesso espressamente contemplati esempi da considerarsi riconducibili alla forza maggiore quali: terremoto, guerra o epidemia.
Tutto ciò premesso, è da valutare che nella condizione attuale da emergenza Covid 19 se da una parte è vero che il contraente inadempiente potrà invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dall’altra è da considerare che la controparte potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque al contratto stipulato, minimizzando cioè i danni subiti per entrambi.
Perciò un giudice chiamato a decidere in merito ad un inadempimento al tempo del Covid 19 dovrà si valutare l’inadempimento in oggetto ma anche la necessità di rispettare le misure di contenimento.
A tal proposito è intervenuto il Decreto Cura Italia che in uno specifico comma recita espressamente come segue: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.