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COVID-19 e Tutela previdenziale della malattia – Le varie casistiche – Istruzioni INPS

L’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai sensi della vigente normativa per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

L’Istituto ha precisato, in primo luogo, che il lavoratore che durante la quarantena e la sorveglianza precauzionale (situazione di rischio per il lavoratore e per la comunità) continui a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio con smart working, non va considerato in malattia poichè non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione non configurandosi una incapacità temporanea al lavoro (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune).

Ne deriva che nei casi richiamati non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera.

Nell’ipotesi di malattia conclamata, invece, la situazione cambia: il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione lavorativa  si sospende  con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

In secondo luogo, viene evidenziato che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della malattia prevista per la quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Si precisa, inoltre, che in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero,anche  per  gli stessi la tutela previdenziale non può essere riconosciuta poiché, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.

Infine, alla luce del principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, si chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, stante la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.

Gli uffici della Confindustria Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni necessità operativa e/o di approfondimento dei casi specifici.

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